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L’avvocato che si lagna di non essere capito dal giudice,
biasima non il giudice, ma se stesso.
Il giudice non ha il dovere di capire:
è l’avvocato che ha il dovere di farsi capire fra i due,
quello che sta a sedere, in attesa, è il giudice;
chi sta in piedi,
e deve muoversi e avvicinarsi anche spiritualmente,
è l’avvocato.
Piero Calamandrei

Unioni Civili

La legge sulle Unioni civili  – http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg – introduce due istituti completamente diversi per le coppie omosessuali e per le coppie etero.

Le coppie omossessuali possono unirsi civilmente. Da detta unione scaturiscono diritti e doveri molto forti, che avvicinano l’istituto al matrimonio, tra cui la reversibilita’ della pensione. Ma non le adozioni.

Di seguito i punti fondamentali della legge:

COSTITUZIONE dell’UNIONE CIVILE:  l’unione civile si costituisce di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. L’atto viene registrato “nell’archivio dello stato civile”.

COGNOME: le parti, “per la durata dell’unione civile, possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte puo’ anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome”.

OBBLIGHI RECIPROCI: “dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione”. A differenza dell’istituto del matrimonio, non c’e’ l’obbligo di fedelta. “Entrambe le parti sono tenute ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita’ di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni”.

VITA FAMILIARE: “Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato”.

REGIME PATRIMONIALE: il regime ordinario e’ la comunione dei beni, a meno che le parti pattuiscano una diversa convenzione patrimoniale.

PENSIONE, EREDITA’ E TFR: la pensione di reversibilita’ e il Tfr maturato spettano al partner dell’unione. Per la successione valgono le norme in vigore per il matrimonio: al partner superstite spetta la quota “legittima” del patrimonio da stabilire in base alle norme del codice civile.

SCIOGLIMENTO: si applicano “in quanto compatibili” le norme della legge sul divorzio del 1970, ma non è obbligatorio il periodo di separazione.

CONVIVENZE DI FATTO: sono quelle tra “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita’ o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

ASSISTENZA IN CARCERE E OSPEDALE: i conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell’assistenza del partner in carcere e in ospedale.

DONAZIONE ORGANI: Ciascun convivente “puo’ designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacita’ di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; e in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalita’ di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

CASA: in caso di morte di uno dei partner il superstite ha diritto di subentrare nel contratto di locazione o, in caso si immobile di proprietà del deceduto, il convivente superstite ha un diritto di abitazione che varia tra i due e i cinque anni (in base alla durata della convivenza). La convivenza di fatto e’ titolo, al pari del matrimonio, per essere inserito nelle graduatorie per le case popolari.

ALIMENTI: sono previsti, in caso di cessazione della convivenza, dal giudice il quale deve verificare che uno dei due partner “versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento”. Gli alimenti sono assegnati in proporzione alla durata della convivenza e sono basati su presupposti differenti rispetto all’assegno di mantenimento e divorzile.

Twitter: avvbrusini